ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito il Consorzio, con attività esterna, denominato:
“Consorzio NGV – Natural Gas Vehicles – System Italia”
Il Consorzio ha sede in Milano, Via Serio n.16.

ART.2 – DURATA

Il Consorzio ha durata illimitata

ART.3 – OGGETTO

Il Consorzio NGV – System Italia si propone di:

  • Favorire lo sviluppo delle norme tecniche per la qualità e la sicurezza dei prodotti per l’impiego del metano e dell’idrogeno nei trasporti;
  • Realizzare e concedere il marchio di qualità per contrassegnare i prodotti e servizi;
  • Fornire assistenza ai socie e ai terzi per l’espletamento delle procedure di certificazione;
  • Sviluppare sul piano commerciale tutte le opportunità ritenute vantaggiose per i soci.

Il Consorzio intende promuovere i prodotti e i servizi che il sistema Italia è in grado di offrire sul mercato nazionale ed internazionale per risolvere i problemi connessi all’uso del metano e dell’idrogeno nei trasporti ed opera al fine di valorizzare le conoscenze nazionali per riaffermare il primato dal punto di vista logistico e tecnologico dell’industria italiana nel settore.

L’NGV System Italia intende predisporre tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo di servizi e prodotti legali all’uso del metano e dell’idrogeno nei trasporti.

Il Consorzio vuole offrire un supporto tecnico-commerciale attraverso le seguenti attività espresse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Coordinamento delle attività tecniche e scientifiche per il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
  • Analisi della situazione del mercato per ciò che attiene il sistema Metanauto e Idrogeno,
  • Realizzazione, su richiesta dei consorziati, di specifici studi e/o ricerche su temi di particolare interesse;
  • Predisposizione delle strategia più idonee per entrare su nuovi mercati;
  • Assistenza alle aziende consorziate all’apertura delle nuove iniziative commerciali o nella ricerca di partner interessati per la commercializzazione dei prodotti, sviluppando anche collegamenti con le strutture della comunità Europea o con gli organismi internazionale;
  • Informazioni dei consorziati in relazione alle novità tecniche, normative e procedurali nel settore.

Tra le diverse opportunità viene considerata prioritaria quella di istituire un marchio di qualità per il sistema, che fornisca agli utenti la garanzia circa il sistema di qualità e la provenienza dei prodotti delle aziende associate.

ART.4 – I CONSORZIATI

Sono considerati soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Ciascun organismo consorziato è rappresentato all’interno del Consorzio da un delegato accreditato presso il presidente del Consorzio stesso.

La delega da parte dei singoli organismi consorziati ha durata triennale.

Al Consorzio potranno comunque aderire in ogni momento altri organismi come associazioni di categoria ed altri soggetti che dimostrino di essere interessati sia allo sviluppo dell’oggetto sociali sia alla sola attività del Consorzio.

A tale scopo vengono distinte tre tipologie distinte di consorziati:

  1. Soci “ordinari”: aziende, organismi od associazioni di categoria operanti nel settore del metano o dell’idrogeno per i trasporti. I soci ordinari godono di tutte le prerogative e versano per interno la quota consortile di cui all’ART.5.
  2. Soci “affiliati”: soggetti che non producono beni o servizi per l’industria del metano o dell’idrogeno nei trasporti in quanto tale, ma che comunque svolgono attività economica collegata al settore. Essi versano quota consortile ridotta, stabilita dal Consiglio d’Amministrazione, che determina altresì le loro prerogative.
  3. Soci “onorari”: Enti ed Istituzioni che non svolgono attività economica, tipicamente Istituti di Ricerca e /o di Istruzione e Amministrazioni pubbliche. Essi non versano quota consortile, e le loro prerogative sono stabilite dal Consiglio d’Amministrazione. Possono assumere la qualità di soci del Consorzio le singole aziende, anche nel caso facciano parte di associazioni già partecipanti al Consorzio stesso.

La decisione relativa alla ammissioni di nuovi soci e alla loro qualifica tra le tre tipologie sopra elencate è adottata dal Consiglio d’Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART.5 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del relativo regolamento di attuazione, emanato dal Consiglio d’Amministrazione, oltre che a versare regolarmente la loro quota consortile, fissata dal Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza dei rispettivi rappresentanti dalle cariche sociali.

ART.6 – RECESSO

I soci hanno la facoltà di recedere dal Consorzio con un preavviso da notificarsi per iscritto tre mesi prima della scadenza dell’esercizio, al Consiglio d’Amministrazione.

Il recesso non è consentito nei primi tre anni dalla costituzione del Consorzio.

Qualora il socio recedesse dal Consorzio senza rispettare le predette condizioni, sarebbe tenuto ad erogare al Consorzio una penale, fissata dal Consiglio d’Amministrazione nella misura comunque non inferiore alla quota annuale di contribuzione.

ART.7 – ESCLUSIONE

Un socio può essere escluso dal Consorzio, nel caso in cui non adempia agli obblighi assunti nei confronti dello stesso o svolga attività incompatibili con l’oggetto sociale, così come nel caso di omesso versamento della quota di partecipazione al fondo consortile.

L’esclusione deve essere deliberata dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci.

Sia nel caso di recesso che di esclusione dal Consorzio la quota del consorziato receduto od escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile.

ART.8 . FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai fondi versati dai singoli consorziati.

Ciascun consorziato appartenente alle tipologie 1) e 2) dell’ART.4 deve versare al fondo consortile all’atto dell’ingresso nel Consorzio un contributo di Euro 500,00. Del fondo fanno parte anche i beni mobili ed immobili che divengano di proprietà del Consorzio ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che ad esso vengano fatti a qualunque titolo, purché accettati espressamente dall’Assemblea su proposta del Consiglio d’Amministrazione.

Nessun consorziato può chiedere la divisione del fondo consortile per tutta la durata del Consorzio.

Il Consorzio tende all’autosufficienza della gestione.

Eventuali avanzi di gestione verranno utilizzati per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Consiglio d’Amministrazione, su approvazione dell’Assemblea dei Soci, che delibera a maggioranza semplice, stabilisce un piano annuale di finanziamento dell’attività per il perseguimento delle sue finalità.

Esso determinerà di conseguenza l’ammontare annuo del contributo che ogni consociato dovrà versare per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione.

ART.9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. È data facoltà, in presenza di giusta causa, di provvedere all’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell’atto costitutivo e termina il 31 (trentuno) dicembre del corrente anno.

ART.10 – ORGANI CONSORTILI

Gli Organi del Consorzio sono:

  1. L’Assemblea
  2. Il Consiglio d’Amministrazione
  3. Il Presidente
  4. Il Direttore
  5. Il Comitato Tecnico

ART.11 – ASSEMBLEA – Attribuzioni

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti nel libro soci, ma il diritto di voto spetta ai soli consorziati appartenente alle tipologie 1) e 2) dell’ART.4.

Essa ha le seguenti funzioni:

  • delibera sulla relazioni annuale del Consiglio d’Amministrazione;
  • approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  • elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione;
  • nomina i membri del Comitato Tecnico;
  • decide in ordine all’esclusione dei consorziati ai sensi dell’ART.7 dello Statuto;
  • apporta modifiche allo Statuto e delibera in merito all’eventuale scioglimento del Consorzio e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
  • delibera, infine, su qualsiasi altra questione le sia demandata per legge o statuto o le sia sottoposta dagli organi consortili.

ART. 12 – ASSEMBLEA – Convocazione e funzionamento

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per gli adempimenti di bilancio e ogni volta in cui richiedano il Consiglio d’Amministrazione o almeno un terzo dei soci, che siano concordi su uno specifico ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo mediante comunicazione inviata via fax ovvero e-mail a ciascun Socio, che indichi il luogo, la data e l’ora e l’ordine del giorno.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, ma nessuno può essere portatori di più di due deleghe. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio d’Amministrazione, salvo i casi in cui vi sia da deliberare relativamente ai bilanci o alla responsabilità dei consiglieri.

L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza da un presidente nominato ad hoc dall’Assemblea stessa.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Direttore, che svolge le funzioni di segretario dell’Assemblea e che partecipa senza diritto di voto ex ART.13 del presente Statuto. Nel caso in cui sia impossibilitato, il Direttore può delegare un suo sostituto.

L’Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza dell’ART.21 del codice Civile, salvo quanto disposto dagli articoli 7, 18, e 19 del presente Statuto.

ART.13 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – Composizione e attribuzioni

Il Consiglio d’Amministrazione è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea generale. Potranno farne parte anche membri esterni al Consorzio con un limite di uno, nel caso in cui il Consiglio d’Amministrazione sia comporta da 5 a 9 membri, ovvero due nel caso in cui risulti composto da almeno 10 membri.

Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Elegge nel proprio seno il Presidente, che assume anche la presidenza del Consiglio ed il vice Presidente.

Redige il regolamento per il funzionamento del Consorzio, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Consorziati.

Il Consiglio d’Amministrazione verifica la corrispondenza tra gli obiettivi proposti ed i risultati raggiunti dal Consorzio e svolge le seguenti funzioni:

  • studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento degli scopi stessi;
  • delibera sui bilanci da presentare annualmente all’Assemblea e riferisce all’Assemblea stessa sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria;
  • decide sulle domande di ammissioni dei nuovi consorziati;
  • nomina i membri della Giunta esecutiva e delibera in ordine alle delibere da essa formulate;
  • provvede alla nomina del Direttore del Consorzio, che partecipa alla riunioni di tutti gli organi consortili, senza diritti di voto;
  • esercita ogni altra funzione che per legge o per statuto non sia riservata all’Assemblea.

Il Consiglio d’Amministrazione può delegare alcune sue funzioni ai suoi membri. In particolare, qualora per garantire il miglior funzionamento del Consorzio si presentasse la necessità di creare un organi cui delegare alcune funzioni esecutive, il Consiglio d’Amministrazione può dar vita ad una Giunta esecutiva, determinandone la composizione ed il funzionamento e specificandone i compiti.

In ogni caso la Giunta sarebbe tenuta a riferire al Consiglio d’Amministrazione in occasione delle riunione di quest’ultimo.

ART. 14 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – Convocazione e funzionamento

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque tutte le volte che ci sia da deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, all’ammontare delle quote di partecipazione al fondo consortile e alla predisposizione del piano di finanziamento annuale dell’attività del consorzio.

La convocazione dei membri del Consiglio d’Amministrazione avviene secondo le modalità previste per la convocazione degli altri organi consortili.

In caso di urgenza, comunque, il Presidente può effettuare la convocazione con un preavviso inferiore ai quindici giorni, purché gli interessati siano avvistare almeno tre giorni prima della data fissata.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione occorre almeno la presenza della metà dei suoi membri, oltre che del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni sono valide con il voto personale della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del consiglio d’Amministrazione verrà redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi presiede la riunione, in sua assenza, e dal Direttore.

ART.15 – COMITATO TECNICO

Il Comitato tecnico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall’Assemblea, che durano in circa tre anni e possono essere riconfermati.

È suo compito di affiancare la segreteria per questioni tecniche.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Direttore del Consorzio.

Il Comitato Tecnico o un suo rappresentante può partecipare alle riunione del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dal consiglio stesso.

ART.16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha l’uso della firma sociale e rappresenta legalmente l’NGV System Italia nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita i suoi poteri e le sue attribuzione con il consenso del Consiglio d’Amministrazione.

Parte dei poteri del Presidente possono essere delegati ad un membro del Consiglio d’Amministrazione e/o al Direttore del Consorzio.

Il Presidente ha il compito di promuovere l’attività del Consorzio e di vigilare sul regolare funzionamento dei servizi.

Procede inoltre all’assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio d’Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione.

ART.17 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le deliberazioni dell’assemblea concernenti proposte di modifica al presente statuto devono essere adottate con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi del numero complessivo dei voti.

Il Consiglio d’Amministrazione deve essere comunque consultato riguardo alle proposte di modifica dello Statuto.

ART.18 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato nel corso di un’Assemblea straordinari con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati e può essere richiesto dal Consiglio d’Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta o da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti consorziati.

L’Assemblea provvede a nominare, ove sia necessario, uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Laddove non sia disposto diversamente dall’assemblea dei consorziati si applicano le disposizione di cui agli art. 2448 e seguenti del Codice Civile.

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